Acquistare Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione non significa soltanto acquistare un software, ma scegliere un’infrastruttura cognitiva capace di trattare i saperi del diritto amministrativo senza deformarne i significati.
Il Codice dei contratti pubblici impone di perseguire il principio del risultato che non è disgiunto dal miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza (D.Lgs. 36/2023, art. 1), fondando l’esercizio del potere contrattuale sulla fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione (art. 2) e valorizzando, nell’OEPV, i criteri oggettivi e profili tecnici connessi all’oggetto dell’appalto (art. 108).
Rispetto al tema di queste brevi riflessioni, una norma, in particolare, merita attenzione: l’art. 30, c. 3, in tema di “uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici”, che così recita: «Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i princìpi di:
a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici».
In questo quadro, la coerenza epistemica può diventare un criterio manageriale di acquisto di strumenti di intelligenza artificiale: si chiede al sistema di garantire la capacità di mantenere stabile il significato tra documenti, atti, procedimenti e diverse formulazioni del prompting.
Conseguentemente il buyer pubblico deve essere in grado di verificare se il modello è in grado di gestire ampi contesti documentali senza perdere relazioni rilevanti, se riduce il rischio di allucinazioni e omissioni, se cita fonti controllabili e se mantiene coerenza interpretativa nel tempo.
La Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale rafforza questa impostazione: nella PA l’IA è ammessa perché è funzionale a garantire efficienza, riduzione dei tempi e qualità dei servizi, ma devono essere garantiti conoscibilità del funzionamento, tracciabilità dell’utilizzo e responsabilità finale della persona (art. 14).